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CIRCOLARE
Prot. n. 70/TC/as Roma, 21 dicembre 2001
Ai Responsabili Regionali
Ambiente Sicurezza Qualità
LORO SEDI
OGGETTO: Nuovo catalogo europeo dei rifiuti (CER)Prime indicazioni operative per le imprese
Con le Decisioni 2000/532/CE, 2001/118/CE 2001/119/CE e 2001/573/CE (e successive rettifiche), la Commissione delle Comunità Europee ha emanato un elenco dei rifiuti (CER) che sostituisce integralmente quelli delle precedenti Decisioni 94/3/CE e 94/904/CE, recepiti nel nostro ordinamento, rispettivamente, negli Allegati A-2 e D del D.Lgs 22/97.
Delle Decisioni sono destinatari gli Stati membri, cui è fatto obbligo di adeguare la normativa vigente e di disporre l'applicazione della nuova lista a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Considerate le pesanti ricadute applicative che tale cambiamento comporterà sulle aziende operanti nel settore della gestione dei rifiuti, le Organizzazioni imprenditoriali hanno richiesto l'apertura di un tavolo di lavoro presso il Ministero dell'Ambiente, allo scopo di concertare le modalità più opportune per la trasposizione nel nostro ordinamento giuridico del nuovo catalogo europeo.
A seguito di tale intervento, il Ministero dell'Ambiente ha predisposto un decreto interministeriale che recepisce nell'ordinamento nazionale il nuovo elenco dei rifiuti sostituendo gli Allegati A-2 e D del D.Lgs 22/97. Nel nuovo elenco unico i rifiuti pericolosi vengono individuati da un'asterisco (*).
L'emanando provvedimento contiene anche uno schema di trasposizione dal "vecchio" al "nuovo" CER, strumento necessario per garantire uniformità nell'applicazione dei codici e riferimento certo per operatori ed organi di controllo.
Attraverso lo schema, infatti, i soggetti interessati potranno facilmente individuare la corrispondenza del vecchio codice del rifiuto con quello nuovo.
Nelle ipotesi, tuttavia, in cui lo schema di trasposizione non dovesse contenere adeguati elementi per l'individuazione del codice in relazione alla singola fattispecie di rifiuti, la bozza di decreto interministeriale attribuisce agli operatori la facoltà di utilizzare codici diversi, previa comunicazione motivata alla Provincia, ai Ministeri dell'Ambiente e delle Attività produttive nonché all'ANPA.
Le imprese che dovessero comunque riscontrare evidenti imprecisioni o incongruenze nello schema di trasposizione, possono segnalarle direttamente al Settore Ambiente, Qualità e Sicurezza confederale che provvederà ad informare i Ministeri interessati al fine di un'eventuale correzione dello schema stesso, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3.
La nuova lista di rifiuti pone in evidenza due distinte fattispecie applicative.
1. Rifiuti che hanno subito un cambio di classificazione
E' il caso di variazione del carattere attinente alla pericolosità del rifiuto, fattispecie che ricorre quando i rifiuti oggetto dell'attività di gestione subiscano un cambiamento di classificazione del rifiuto da non pericoloso a pericoloso o viceversa.
Per queste ipotesi l'art. 1, comma 15 del DDL 374-bis (definitivamente approvato dal Parlamento lo scorso 6 dicembre e di cui è prevista l'imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) prevede che, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, tutte le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione sia stata modificata a seguito delle decisioni 2000/532/CE, 2001/118/CE 2001/119/CE e 2001/573/CE (e successive rettifiche), debbano presentare apposita domanda di autorizzazione o di iscrizione (il cui fac simile è riportato in allegato) alle autorità competenti (Regione, Provincia, Albo gestori), indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività. Le suddette attività non sono comunque soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale.
Pur essendo espressamente contemplato che, in tali casi, l'attività possa essere proseguita fino al rilascio da parte dell'ente competente dei vari titoli abilitativi, si ritiene comunque opportuno (in particolare nell'ipotesi di trasporto dei rifiuti) conservare in via cautelativa, anche sugli autoveicoli, copia della comunicazione effettuata.
Resta ovviamente inteso che i rifiuti già classificati pericolosi sulla base dei vecchi codici sono trattati secondo le norme previste per gli stessi.
Parimenti, nel caso di gestione dei rifiuti che hanno cambiato classificazione diventando pericolosi, le imprese dovranno adottare per l'immediato le precauzioni possibili, in attesa di attuare le misure che saranno prescritte dall'autorità competente per le autorizzazioni o le iscrizioni.
Altro importante aspetto da prendere in considerazione riguarda la prestazione delle garanzie fideiussorie, ipotesi attualmente non disciplinata dallo schema di decreto in commento.
A tal fine si ritiene che le imprese già autorizzate o iscritte, avendo già prestato tutte le richieste coperture finanziarie, debbano solo attendere le prevedibili integrazioni che verranno loro richieste in sede di rinnovo dei titoli abilitativi.
Per le imprese, invece, che operavano attraverso le procedure semplificate e che, a seguito del cambio di classificazione, devono ora ottenere le nuove iscrizioni o le autorizzazioni ex artt. 28 e 30 del D.Lgs 22/97, la stipula della polizza fideiussoria andrebbe effettuata, in via cautelativa e ad esclusiva tutela delle imprese, nei tempi più brevi possibili, considerando comunque che tale garanzia potrebbe non soddisfare interamente la copertura che sarà richiesta dalle Regioni per le imprese autorizzate o dall'Albo gestori per le imprese iscritte.
2. Rifiuti che hanno cambiato solo il codice o la denominazione
Con riferimento alla compilazione dei registri e dei formulari di cui agli artt. 12 e 15 del D.Lgs 22/97, lo schema di decreto interministeriale prevede, nel caso di cambio di codice o denominazione ma non di classificazione, che le imprese interessate utilizzino i nuovi codici entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. I codici suddetti dovranno comunque essere utilizzati, ai fini della compilazione del MUD, a partire dai dati riferiti al 2002, inseriti nella comunicazione in scadenza il 30 aprile 2003. Per i dati riferiti al 2001, da comunicare entro il 30 aprile 2002, dovranno invece essere utilizzati i codici e le classificazioni applicabili fino alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento.
Anche se lo schema di decreto impone termini di adeguamento meno restrittivi (60 gg. dalla pubblicazione del decreto), sarebbe comunque preferibile utilizzare i nuovi codici sin dal primo gennaio 2002.
Relativamente alle ipotesi delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti di cui agli artt. 28 e 30 del D.Lgs 22/97, l'emanando provvedimento chiarisce che le imprese che abbiano subito un cambio di codice o denominazione dei propri rifiuti - nelle more che le autorità competenti dispongano, in occasione della prima richiesta utile di rinnovo, l'aggiornamento dei codici indicati nelle titoli abilitativi - completino l'utilizzazione dello schema di trasposizione dal "vecchio" al "nuovo" CER, contenuto in allegato al predetto decreto.
Per quanto concerne, infine, i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ex artt. 31 e 33 del D.Lgs 22/97 e D.M. 5/2/1998, lo schema di provvedimento introduce una forma automatica di adeguamento dei codici, fermo restando che:
le comunicazioni effettuate almeno 90 giorni prima dell'entrata in vigore del decreto mantengono la loro validità sino alla scadenza di cui all'art. 33 del D.Lgs 22/97 (5 anni);
le comunicazioni effettuate entro 90 giorni antecedenti all'entrata in vigore del decreto andranno aggiornate a cura delle imprese interessate per tener conto delle decisioni comunitarie.
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Nel riservarsi di segnalare ogni ulteriore elemento di valutazione che dovesse emergere dai successivi incontri con le Istituzioni competenti, resteremo a disposizione per esaminare i problemi applicativi che potranno porsi e per fornire eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti
Il Responsabile
Uff. Ambiente Sicurezza Territorio
Tommaso Campanile